Nel caso di un'Agenzia con più soci, rimanendo valido che l'obbligatorietà del versamento della quota forfetaria rimane per uno solo, è possibile versare volontariamente la quota anche per gli altri soci.
per quanto concerne il regime fiscale, i contributi versati sono esenti ai sensi dell'art.51,c.2, lettera a) del TUIR. Tale esenzione, in senso stretto, vale per i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale. Per quanto concerne le quote versate all'ente bilaterale con fini non esclusivamente assistenziale l'interpretazione è comunque di escluderne il concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente, per la circostanza che dei contributi versati il lavoratore non ha la disponibilità e, quindi, il possesso trovandosi gli stessi segregati presso un soggetto terzo, l’ente bilaterale, appunto (cfr. P. PURI, Destinazione previdenziale e prelievo tributario, Milano, 2005, 188
La normativa che regolamenta la sanità in Italia non ha un proprio Testo unico, ma è costituita da una serie di leggi, decreti legislativi, decreti ministeriali, ecc. che a volte rendono arduo districarsi nelle successive modifiche.
La disciplina dei fondi integrativi prende le mosse dal decreto legislativo 421 del 1992, che prevede il “riordino della disciplina in materia sanitaria”. Sono gli anni della crisi del Welfare State e si cercava di delineare dei percorsi alternativi e complementari.
Come accade nella previdenza integrativa, si individuarono tre pilastri per delineare un possibile futuro per la della sanità del nostro paese:
Sanità pubblica basata sul principio dell’universalità, dell’uguaglianza e della solidarietà;
Sanità collettiva integrativa (mutualità volontaria);
Sanità individuale dove il cittadino si rivolge al mercato sanitario attraverso polizze assicurative.
L’obiettivo che ci si era dati con la nascita dei Fondi sanitari integrativi (di cui si parla per la prima volta nella legge di riforma sanitaria, L. 833 del 1978) era abbastanza chiaro: costituire il secondo livello di assistenza sanitaria in grado di rappresentare una significativa integrazione del sistema sanitario nazionale.
Occorre però attendere ancora un anno, prima che venga a delinearsi un sistema più compiuto ed ecco che il decreto legislativo 517 del 1993 interviene a modificare il decreto del 1992.
Ma anche questo non basta. Occorre attendere altri sei anni, e cioè il decreto legislativo n. 229 del 1999 (cd. Riforma Bindi) perché riescano a delinearsi meglio quelle che saranno le caratteristiche dei fondi sanitari integrativi il cui fine – dichiarato dalla riforma – è quello di preservare le caratteristiche di solidarietà e universalismo della sanità pubblica ma, al contempo, incoraggiare la copertura di quei servizi che non rientrano nei livelli essenziali di assistenza (cd. Lea) in tutto o in parte (ticket).
L’ENTE BILATERALE NAZIONALE del comparto degli Agenti Immobiliari Professionali, denominato EBNAIP, è un’associazione non riconosciuta che non persegue finalità di lucro ed è stata costituita conseguentemente alla stipula del CCNL per i lavoratori dipendenti da Agenti Immobiliari Professionali tra FIAIP e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL.
L’EBNAIP costituisce la struttura alla quale le parti contrattuali si sono affidate per assegnare ruoli, compiti e funzioni finalizzati ad offrire un sistema plurimo di servizi rivolto agli addetti del comparto, ovvero, datori di lavoro e lavoratori della mediazione immobiliare e creditizia.
La costituzione dell’EBNAIP è avvenuta il giorno 29 Maggio 2001, presso la sede della FISASCAT CISL in via Livenza, 7 a Roma.
L’attività di agente d’affari in mediazione è stata regolamentata con la legge 21 marzo 1958, n. 253, ma la vera svolta normativa si è avuta con la legge 3 febbraio 1989 con la distinzione in sezioni delle varie componenti professionali che hanno visto le definizioni di agente immobiliare e agente munito di mandato a titolo oneroso.
La legge era sicuramente in ritardo sulla reale evoluzione della professione di agente immobiliare che era già svolta con le più svariate specializzazioni, nell’urbano e nel turistico, e già vedeva forme di attuazione una volta riservate al solo commercio come il rapporto di franchising e già erano stati fondati network di mediazione immobiliare di proprietà unica.
La categoria continuava ad essere inquadrata tra gli ausiliari del commercio ed il rapporto con i dipendenti aveva a riferimento il solo contratto collettivo nazionale del commercio, strumento estraneo alle modalità operative nell’ambito dei servizi e assolutamente lontano dal poter regolamentare l’attività all’interno delle agenzie immobiliari.
La necessità di addivenire ad uno specifico contratto collettivo di lavoro, più che una concretezza, era una necessità, indispensabile per poter tener conto di una serie di specificità del settore che non potevano essere semplicemente regolamentate per analogia, con particolare riferimento alla formazione specifica.